Salta al contenuto
Biutify
GlossarioNormativaGratis

Art. 348 c.p.

L'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.

Anche noto come: Esercizio abusivo della professione, Abusivismo professionale, Articolo 348 codice penale
Aggiornato al 26 aprile 2026

Definizione

L'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.

Approfondimento

La riforma del 2018 (L. 3/2018, "legge Lorenzin") ha inasprito sensibilmente la sanzione: prima della modifica era prevista la reclusione fino a sei mesi o multa fino a 516 euro, oggi la pena minima parte da sei mesi e la multa raggiunge 50.000 euro. Sono state introdotte aggravanti per chi è già stato condannato per lo stesso reato e una specifica fattispecie per chi determina o coopera nell'abusivismo (es. il datore di lavoro che assume operatori privi di qualifica). Per estetiste e acconciatori il rischio concreto è duplice: erogare prestazioni senza qualifica abilitante L. 1/1990 o L. 174/2005, oppure sconfinare nell'area sanitaria (massaggi terapeutici, prestazioni mediche, trattamenti invasivi) riservata a professioni regolamentate.

Termini correlati

Da sapere insieme

Continua a imparare

Hai capito la parola. Ora usala.

Sfoglia tutte le definizioni o passa alla pratica con le guide gratis.

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di Servizio.