Art. 348 c.p.
L'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.
Definizione
L'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.
Approfondimento
La riforma del 2018 (L. 3/2018, "legge Lorenzin") ha inasprito sensibilmente la sanzione: prima della modifica era prevista la reclusione fino a sei mesi o multa fino a 516 euro, oggi la pena minima parte da sei mesi e la multa raggiunge 50.000 euro. Sono state introdotte aggravanti per chi è già stato condannato per lo stesso reato e una specifica fattispecie per chi determina o coopera nell'abusivismo (es. il datore di lavoro che assume operatori privi di qualifica). Per estetiste e acconciatori il rischio concreto è duplice: erogare prestazioni senza qualifica abilitante L. 1/1990 o L. 174/2005, oppure sconfinare nell'area sanitaria (massaggi terapeutici, prestazioni mediche, trattamenti invasivi) riservata a professioni regolamentate.
Termini correlati
Da sapere insieme
- Normativa
Legge 1/1990
La Legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina la professione di estetista in Italia. Definisce l'attività estetica, riserva l'esercizio professionale a chi ha conseguito la qualifica tramite percorso formativo riconosciuto e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni esercizio.
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Legge 174/2005
La Legge 17 agosto 2005, n. 174 disciplina la professione di acconciatore in Italia, unificando le precedenti figure di barbiere e parrucchiere. Riserva l'esercizio dell'attività a chi ha conseguito l'abilitazione professionale e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni salone.
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ATECO 96.02.02
Codice ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) identifica le attività di trattamenti estetici non terapeutici sul corpo: pulizia viso, massaggi estetici, manicure, pedicure estetica, depilazione, trucco. Distinto da 96.02.01 (saloni di parrucchiere) e 96.04.10 (servizi per il benessere fisico).
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ATECO 96.04.10
Codice ATECO 96.04.10 (Servizi per il benessere fisico) identifica le attività di centri benessere, saune, bagni turchi, massaggi non terapeutici e trattamenti per il rilassamento e il benessere corporeo. Esclude i massaggi sanitari riservati a fisioterapisti e altri professionisti sanitari iscritti agli albi.
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