Legge 174/2005
La Legge 17 agosto 2005, n. 174 disciplina la professione di acconciatore in Italia, unificando le precedenti figure di barbiere e parrucchiere. Riserva l'esercizio dell'attività a chi ha conseguito l'abilitazione professionale e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni salone.
Definizione
La Legge 17 agosto 2005, n. 174 disciplina la professione di acconciatore in Italia, unificando le precedenti figure di barbiere e parrucchiere. Riserva l'esercizio dell'attività a chi ha conseguito l'abilitazione professionale e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni salone.
Approfondimento
La Legge 174/2005 ha superato la storica distinzione tra barbiere (uomo) e parrucchiere (donna) introdotta dalla L. 1142/1970, unificandole nella figura unica dell'acconciatore. Per l'abilitazione l'art. 3 prevede percorsi alternativi: corso regionale di qualifica seguito da un periodo di inserimento lavorativo, oppure attività lavorativa qualificata triennale presso un'impresa del settore più corso teorico. L'esercizio in forma di impresa richiede iscrizione all'Albo Imprese Artigiane e nomina di un responsabile tecnico abilitato presente nel salone. La legge non abilita all'esercizio dell'estetica, regolata separatamente dalla L. 1/1990.
Termini correlati
Da sapere insieme
- Normativa
ATECO 96.02.01
Codice ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) identifica le attività di taglio, piega, colore, trattamento e cura dei capelli per uomo e donna. Si applica anche a barbieri e acconciatori autonomi. Distinto da 96.02.02 (estetica) e 96.04.10 (benessere fisico).
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Legge 1/1990
La Legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina la professione di estetista in Italia. Definisce l'attività estetica, riserva l'esercizio professionale a chi ha conseguito la qualifica tramite percorso formativo riconosciuto e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni esercizio.
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Art. 348 c.p.
L'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.
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