P.IVA forfettaria estetiste 2026: aliquota 5% in 7 passi
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Codice ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) identifica le attività di taglio, piega, colore, trattamento e cura dei capelli per uomo e donna. Si applica anche a barbieri e acconciatori autonomi. Distinto da 96.02.02 (estetica) e 96.04.10 (benessere fisico).
Definizione
Codice ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) identifica le attività di taglio, piega, colore, trattamento e cura dei capelli per uomo e donna. Si applica anche a barbieri e acconciatori autonomi. Distinto da 96.02.02 (estetica) e 96.04.10 (benessere fisico).
Il codice 96.02.01 abilita esclusivamente le prestazioni regolate dalla Legge 174/2005 sull'acconciatura: il professionista non può erogare trattamenti estetici sul viso o sul corpo (depilazione, manicure, trucco) senza qualifica da estetista e codice 96.02.02 affiancato. In regime forfettario il coefficiente di redditività è 67%. Per saloni misti il responsabile tecnico deve essere doppiamente abilitato, oppure occorre nominare due RT distinti: uno per l'acconciatura, uno per l'estetica. Confondere i due codici è errore frequente in fase di apertura ma blocca l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.
Termini correlati
Codice ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) identifica le attività di trattamenti estetici non terapeutici sul corpo: pulizia viso, massaggi estetici, manicure, pedicure estetica, depilazione, trucco. Distinto da 96.02.01 (saloni di parrucchiere) e 96.04.10 (servizi per il benessere fisico).
LeggiLa Legge 17 agosto 2005, n. 174 disciplina la professione di acconciatore in Italia, unificando le precedenti figure di barbiere e parrucchiere. Riserva l'esercizio dell'attività a chi ha conseguito l'abilitazione professionale e impone la presenza di un responsabile tecnico qualificato in ogni salone.
LeggiL'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Riformato dalla Legge 3/2018, prevede reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, con aggravanti per chi opera nel settore sanitario o ha precedenti.
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