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Affitto poltrona e cabina: come funziona nel 2026

Chi può affittare una poltrona o una cabina, quanto costa, come si registra il contratto e cosa comunicare al Comune. Con le fonti normative citate.

Team Biutify24 min
Affitto poltrona e cabina: come funziona nel 2026
In questa guida

In breve: l'affitto di poltrona e di cabina è un contratto fra due imprese, non un modo per lavorare in salone con la sola partita IVA. Entrambe le parti devono essere imprese iscritte al Registro Imprese e in possesso dei titoli abilitativi. Il contratto si registra all'Agenzia delle Entrate con imposta di registro dell'1% e il canone sconta IVA al 22%. I canoni non hanno rilevazioni ufficiali: gli ordini di grandezza vanno da 200-500 €/mese per una postazione di provincia fino a 1.500-2.200 €/mese per una poltrona di acconciatura in posizione top a Milano o Roma, oppure 30-50% di percentuale al titolare. Cosa comunicare al Comune cambia da Comune a Comune.

Questa guida serve a due persone che cercano la stessa cosa da due lati opposti: la professionista che ha i titoli ma non ha una sede e valuta di prendere una postazione in un salone avviato, e il titolare che ha una poltrona o una cabina ferma e vorrebbe farla rendere. Le domande sono le stesse — chi può, quanto costa, cosa si firma, cosa si comunica — ma le risposte cambiano a seconda di dove sei seduto. Qui trovi entrambe le prospettive, con l'indicazione della fonte e del suo rango per le principali affermazioni normative e fiscali: una legge dello Stato, una circolare ministeriale, un accordo fra parti sociali e un regolamento comunale non pesano allo stesso modo, ed è esattamente su questa confusione che si costruiscono la maggior parte degli errori in materia. Dove le fonti non concordano fra loro — e su un punto succede — lo trovi scritto invece che risolto d'ufficio.

Come funziona l'affitto di poltrona e di cabina?

È un contratto fra due imprese con cui il titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede in uso a un'altra impresa del settore una parte dell'immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un corrispettivo. La definizione è quella della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, n. 16361, che parla di un'ipotesi «possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo». Si chiama affitto di poltrona quando riguarda l'acconciatura e affitto di cabina quando riguarda l'estetica.

Le due imprese restano separate a tutti gli effetti. Ciascuna lavora sulla propria clientela e le rilascia il proprio documento fiscale: la Camera di commercio di Torino descrive il rapporto dicendo che «i soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori iscritti al Registro Imprese/REA» e che «ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale». Il canone lo paga chi entra a chi ospita, mai il contrario: è uno dei due segnali che distinguono un affitto di poltrona genuino da una finta partita IVA, insieme al fatto che l'affittuario fattura direttamente al cliente finale senza intermediazioni.

Quanto costa affittare una poltrona o una cabina?

Non esiste una rilevazione ufficiale dei canoni di affitto di poltrona o di cabina: nessun istituto pubblico li misura, quindi chiunque pubblichi una media nazionale la sta stimando. Gli intervalli qui sotto sono dichiaratamente indicativi e servono a darti un ordine di grandezza per capire se una proposta è in linea con il mercato, non a fissare un prezzo.

FormulaOrdine di grandezzaQuando si incontra
Canone fisso mensile200-500 €/meseProvincia e città media, salone di quartiere, postazione standard
Canone fisso mensile350-800 €/meseCittà grande: cabina di estetica, ciglia o unghie, postazione in vetrina, prodotti inclusi
Canone fisso mensile700-1.400 €/mesePoltrona di acconciatura o barberia in città medio-grande, salone avviato con flusso proprio
Canone fisso mensile1.500-2.200 €/mesePoltrona in posizione top a Milano e Roma
Percentuale sul fatturato30-50% al titolareChi entra ha poca clientela propria e vuole abbattere il rischio dei mesi vuoti
Formula mistaCanone ridotto + percentualeCompromesso fra le due; da leggere con attenzione, perché somma due costi

La forbice è larga, e non per imprecisione: il canone segue il fatturato che quella postazione è in grado di produrre. Una cabina per unghie, dove la tariffa media si aggira sui 45 €, sta nella fascia bassa; una poltrona di acconciatura avviata in città, dove il colore porta il ticket medio a 55-95 € e i clienti al giorno sono una dozzina, produce un lordo mensile di un altro ordine di grandezza, e il titolare lo sa. Se ti viene proposto un canone da 1.400 € non è di per sé fuori mercato: la domanda giusta è quanti clienti quella postazione ti mette davvero in agenda, non quanto costa in assoluto. Il conto si fa così: canone diviso il tuo ticket medio ti dice quanti clienti al mese servono solo per pareggiare l'affitto.

Sulla formula mista esiste un riferimento documentato, ma va letto per quello che dice: lo schema di contratto tipo diffuso da CNA prevede che la quota agganciata agli utili dell'affittuario sia «comunque non superiore al 50%» del corrispettivo, cioè del canone. Non è un tetto alla percentuale sul fatturato della riga qui sopra, che è prassi di mercato senza alcuna fonte, come tutte le altre cifre di questa tabella. È un limite di prassi contrattuale, non di legge, ma resta un buon parametro di negoziazione sulla formula mista.

La variabilità dipende poi da poche cose concrete: la città e la zona, la metratura e la posizione della postazione, quali prodotti e attrezzature sono compresi nel canone e quali paghi a parte, quante utenze ti vengono ribaltate, e quanti giorni a settimana hai diritto di usare lo spazio. Prima di confrontare due proposte, riportale alla stessa base: un canone che include prodotti, lavaggio e reception non è confrontabile con uno che copre solo la sedia.

Un'ultima avvertenza, perché è l'errore che fa sbagliare i conti a chi confronta preventivi: le cifre qui sopra riguardano una postazione dentro l'attività di un'altra impresa. Non sono confrontabili con l'affitto di un locale tuo — una cabina di 20-30 metri quadri in locazione commerciale sta su 600-1.500 €/mese più utenze, e ti carica addosso tutti gli adempimenti di una sede propria — né con l'uso di uno spazio condiviso a ore o a giornate, che costa meno proprio perché la postazione non è tua in esclusiva. Nel contratto di affitto di poltrona la postazione è a uso esclusivo: è una cosa diversa, e si paga come tale.

Quali requisiti servono per affittare una postazione?

Servono, da entrambe le parti, due cose insieme: la forma d'impresa con iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio, e i titoli abilitativi previsti dalla legge di settore — la legge 17 agosto 2005, n. 174 per l'acconciatore e la legge 4 gennaio 1990, n. 1 per l'estetista. Per l'acconciatore la Camera di commercio di Torino richiama i requisiti professionali dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 174/2005. Chi entra deve inoltre essere in regola con i requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e iscriversi, oltre che al Registro Imprese, anche a INPS e INAIL.

Ci sono poi due adempimenti che sfuggono spesso. Il primo è il responsabile tecnico: CNA precisa che, anche se nel salone è già presente il responsabile tecnico nominato dal titolare, «ciascun concessionario dovrà indicare il proprio responsabile, eventualmente indicando sé stesso, se in possesso dei requisiti», e che il ruolo va svolto in modo prevalente e per una sola impresa. Il secondo riguarda l'immobile: se il titolare non è proprietario ma a sua volta conduttore in locazione, serve il consenso espresso del proprietario dei locali all'esercizio dell'attività in forma di affitto di poltrona o cabina.

Il contratto va registrato, e quanto costa registrarlo?

Sì, va registrato, e l'imposta di registro è dell'1%. Il rapporto è disciplinato dall'art. 1615 del Codice civile, che regola la gestione e il godimento della cosa produttiva. Sul trattamento fiscale la risposta è documentata: la guida CNA Veneto del 2022 riporta indicazioni «fornite dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica formulata dalla CNA», secondo cui il contratto di affitto di poltrona o cabina «appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale» e «conseguentemente il contratto sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1%», ai sensi dell'art. 5 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986.

Sul canone, invece, si applica l'IVA: la concessione dei locali e delle attrezzature è una prestazione di servizio, quindi il titolare emette fattura all'affittuario con aliquota ordinaria, oggi il 22%. Il canone costituisce ricavo per chi ospita ed è integralmente deducibile per chi entra.

Va detto con precisione di che cosa si tratta: è la posizione di un'amministrazione finanziaria espressa in una consulenza giuridica a un'associazione di categoria, non una norma di legge e non una risposta rivolta al tuo contratto. È un riferimento solido su cui impostare la pratica, ma la conferma sul contratto concreto — soprattutto se prevede quote percentuali o servizi accessori — va chiesta al proprio commercialista.

Quanto dura il contratto e come si esce?

Non c'è una durata minima stabilita dalla legge. CNA indica che il contratto ha validità almeno annuale e che, prima della scadenza, va rinnovato presso l'Agenzia delle Entrate. Lo schema di contratto tipo prevede una durata determinata con rinnovo automatico per un periodo uguale, salvo disdetta di una delle parti comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento entro un numero di mesi concordato, e la facoltà per l'affittuario di recedere anticipatamente in qualsiasi momento con preavviso, anch'esso da concordare.

Tre clausole meritano attenzione prima della firma, perché sono quelle che pesano quando il rapporto finisce. Sono vietati il subaffitto e la cessione del contratto senza il consenso scritto del titolare. La postazione affittata è a uso esclusivo, anche quando il contratto limita i giorni di utilizzo. E il mancato pagamento, anche non consecutivo, di un certo numero di rate del canone dà al titolare la facoltà di risolvere il contratto: quel numero è un campo da riempire, non un dato di legge, ed è negoziabile.

Cosa va comunicato al Comune?

Dipende dal Comune, e non è un modo di dire: la Camera di commercio di Torino scrive che «ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di poltrona», e che i Comuni possono approvare proprie linee di indirizzo per renderlo applicabile sul territorio. Dove il Comune le ha adottate si segue quella procedura; dove non le ha adottate, il riferimento è il contratto stipulato fra le parti.

Il percorso ordinario indicato da CNA è in due tempi: prima si registra il contratto presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, poi chi entra presenta la SCIA di inizio attività al SUAP del Comune, usando il modulo unico approvato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017 e allegando il contratto stesso. L'attività può iniziare il giorno stesso della presentazione. L'iscrizione dell'unità locale al Registro Imprese va fatta entro 30 giorni dall'avvio.

Un esempio concreto di variante locale: il Comune di Torino ha introdotto l'art. 8-bis nel Regolamento municipale n. 324 e, con deliberazione di Giunta del 4 giugno 2014, ha approvato «in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015» le linee di indirizzo per la disciplina dell'affido di poltrona, stabilendo che la procedura consista in una comunicazione congiunta con cui affidante e affidatario dichiarano insieme l'inizio dell'attività. Le linee di indirizzo nascono quindi come sperimentazione a termine, e la scheda camerale continua a richiamarle: un motivo in più per chiedere allo sportello quale sia la procedura in vigore oggi. La Camera di commercio di Torino segnala poi un dettaglio pratico: nella descrizione dell'attività al Registro Imprese va indicato «acconciatore con contratto di affitto di poltrona», perché se si scrive semplicemente «acconciatore» — sono parole della scheda — «la pratica verrà istruita seguendo la scheda attività di acconciatore», cioè come una normale apertura.

Poltrona, cabina, postazione: cosa cambia davvero

Le tre parole indicano lo stesso schema contrattuale applicato ad attività diverse, ma i riferimenti normativi e alcuni obblighi non coincidono.

Poltrona — acconciatore. Riferimento: legge 174/2005. La postazione tipica è sedia, specchio e accesso al lavaggio. È la variante su cui esiste più materiale, comprese le schede camerali dedicate.

Cabina — estetista. Riferimento: legge 1/1990. Qui il vincolo della forma d'impresa è esplicito già nella norma di settore: la circolare ministeriale osserva che la normativa «prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese». L'art. 9, comma 1 della legge 1/1990 consente inoltre di esercitare congiuntamente estetica e acconciatura nella stessa sede, a condizione di possedere i rispettivi requisiti abilitativi.

Postazione — unghie, tatuaggio, piercing. Con il parere n. 32215 dell'8 febbraio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso la fattispecie alle attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing. La direzione conta: è consentito affittare una postazione per queste attività dentro un salone di acconciatura, un centro estetico o un laboratorio di onicotecnica, tatuaggio o piercing, mentre non è possibile affittare una poltrona di acconciatura o una cabina di estetica dentro un laboratorio di onicotecnica, di un tatuatore o di un body piercing. Per queste attività non è prevista la nomina di un responsabile tecnico, perché ciascun operatore deve possedere in proprio i requisiti soggettivi. Se stai valutando questa strada, la guida per diventare nail artist professionista entra nel dettaglio del percorso.

«Basta la partita IVA»: la mezza verità che gira in rete

È il punto su cui si sbaglia di più, e l'errore nasce da una lettura fermata a metà di un documento vero. La circolare ministeriale 16361/2014, analizzando la posizione dell'acconciatore, ricorda che l'art. 2, comma 6 della legge 174/2005 consente alle imprese di acconciatura di avvalersi «anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista», e ne trae che l'affitto di poltrona «risulterebbe quindi già consentito … anche a non imprenditori». Quella frase, estratta e citata da sola, è diventata la fonte di una convinzione diffusa: che per l'acconciatore basti la partita IVA.

Non è la conclusione della circolare. Dopo aver esaminato anche la posizione dell'estetista — per la quale «la questione appare più complessa» — il documento chiude in modo simmetrico per le due attività: «l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi». La differenza di partenza fra le due norme di settore esiste ed è reale; l'esito a cui il ministero arriva è però lo stesso per entrambe.

E soprattutto: nella pratica degli sportelli, l'esito è convergente in senso restrittivo. CNA è esplicita nel dire che le leggi 174/2005 e 1/1990 «prevedono che le attività di acconciatore o estetista siano esercitate in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio» e che «non è quindi possibile la prestazione dei servizi di acconciatura o di estetica, da parte di soggetti in possesso della sola Partita Iva»; e aggiunge che chi prende in locazione una parte dei locali «diventa a sua volta imprenditore, e come tale, deve adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali». La Camera di commercio di Torino, dal canto suo, descrive l'attività come esercitata «in modo autonomo e in forma imprenditoriale» e qualifica entrambe le parti come «autonomi imprenditori iscritti al Registro Imprese/REA».

Vale la pena ricordare, per completezza del quadro, che il settore è stato oggetto di interventi di liberalizzazione: la stessa circolare richiama l'art. 10, comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla legge 40/2007), il quale «nell'ottica di un'ampia liberalizzazione del settore, prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e dell'obbligo di chiusura infrasettimanale», e l'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 27/2012), che impone un'interpretazione pro-concorrenziale delle norme vigenti. Sono le disposizioni in cui la lettura liberalizzante della circolare trova la sua coerenza di sistema. Il riferimento ai «parametri numerici prestabiliti» va tenuto a mente leggendo la sezione che segue: qui non traiamo conclusioni giuridiche che nessuna fonte consultata trae, ma il lettore ha diritto di vedere il testo per intero e non tagliato a metà.

I limiti di una, due o tre poltrone: da dove vengono davvero

Circola ovunque una regola in tre righe: una poltrona o cabina per le imprese da 0 a 3 dipendenti, due per quelle da 4 a 9, tre per quelle con più di 10 dipendenti. Non è una legge dello Stato. La fonte è dichiarata: nella trascrizione della guida CNA sono limiti «contenuti nell'Avviso Comune sottoscritto in data 25 novembre 2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni nazionali dell'artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro» dei settori dell'acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri. È un accordo fra parti sociali, di rango contrattuale. Sui limiti numerici — una, due, tre poltrone — le fonti concordano; su altri punti dello stesso accordo no, e lo vedi qui sotto.

Detto questo, la conclusione «quindi non mi riguarda» è altrettanto sbagliata, e potenzialmente più costosa. CNA precisa che la disciplina contrattuale prevista nell'Avviso Comune «può essere stata recepita a livello regionale e locale con eventuali ulteriori specifiche», e nelle proprie indicazioni operative richiama il rispetto dei «limiti dimensionali previsti dalla normativa locale». Diversi Comuni hanno adottato proprie linee di indirizzo sull'affitto di poltrona: dove è successo, quelle regole per te sono vincolanti anche se non sono legge nazionale. Un esempio documentato: le linee guida del Comune di Muggiò recepiscono i limiti di una, due e tre poltrone e vi aggiungono una regola che nell'Avviso Comune non c'è — chi prende la postazione «esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori». È esattamente il tipo di specifica locale che non trovi in nessuna guida nazionale. La verifica presso il SUAP del proprio Comune non è un passaggio formale.

Lo stesso Avviso Comune indica tre situazioni in cui non è possibile affittare la postazione. Sono gli sbarramenti che incontra per primo chi ospita — e sono anche il punto in cui le due fonti che riportano l'accordo non dicono la stessa cosa:

  • a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, «compreso il possesso di partita Iva ed iscrizione alla Camera di Commercio». Su questo le fonti concordano;
  • a chi ha lavorato in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni. Qui CNA aggiunge «per almeno 2 anni consecutivi» ed esclude gli apprendisti; il testo pubblicato dagli sportelli unici comunali riporta i 5 anni senza quel requisito, e quindi sbarra anche chi ci ha lavorato pochi mesi;
  • ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti di recente. La distanza qui è più netta: CNA scrive 12 mesi, con salvezza del licenziamento avvenuto per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato; il testo dei SUAP scrive 24 mesi, senza eccezioni.

Su questo punto le fonti divergono, e te lo diciamo invece di scegliere per te. La guida CNA Veneto 2022 riporta 12 mesi per i licenziamenti e il requisito dei «2 anni consecutivi». Il testo della procedura standard che i Comuni pubblicano sui propri sportelli unici riporta invece 24 mesi e i 5 anni senza quel requisito: lo abbiamo letto sui portali di Pescara e di Sestri Levante, dove è identico — ma le due pagine girano sulla stessa piattaforma di sportello telematico, quindi valgono come una trascrizione diffusa su molti Comuni, non come due riscontri indipendenti. Il riscontro autonomo arriva da un atto comunale che non è un portale di sportello: le linee di indirizzo sull'affitto di poltrona e cabina del Comune di Muggiò elencano gli stessi tre divieti, con gli stessi 5 anni senza il requisito dei 2 consecutivi e gli stessi 24 mesi sui licenziamenti. Le pagine comunali datano poi l'Avviso Comune al 3 novembre 2011, dove CNA scrive 25 novembre 2011. Il testo dell'accordo non è pubblicato in forma consultabile, quindi nessuno è in grado di dire quale trascrizione sia fedele. Regola pratica: la tua pratica la istruisce il SUAP, e la versione dei SUAP è la più ampia. Se hai licenziato 18 mesi fa, o hai lavorato in quel salone per un anno solo, con la lettura CNA saresti ammesso e con quella del tuo Comune no. Chiedere allo sportello costa cinque minuti; scoprirlo dopo la firma costa il contratto.

Se sei tu che prendi la postazione

Stai passando da collaboratrice a imprenditrice: il contratto è solo l'ultimo passo. In ordine, quello che ti serve davvero.

  1. Verifica di poter essere impresa. Abilitazione professionale della tua attività, requisiti morali, apertura della partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio, più INPS e INAIL. Se ti manca l'abilitazione, il contratto non risolve il problema: lo rimanda.
  2. Controlla i tre sbarramenti. In particolare quello sull'aver lavorato come dipendente nello stesso salone negli ultimi 5 anni per almeno 2 anni consecutivi: è il caso più frequente e il più doloroso da scoprire dopo aver trattato il canone.
  3. Fai i conti sul canone giusto. Riporta le proposte alla stessa base — cosa è incluso, quante utenze paghi, quanti giorni hai — e ricordati che una formula mista somma due costi. Se stai ancora scegliendo fra affitto di poltrona, domicilio e attività propria, la guida ai tre modelli per partire da freelance mette a confronto i conti dei tre percorsi, mentre la guida su cosa fare dopo il corso da parrucchiere entra nel dettaglio dei costi delle singole formule.
  4. Leggi il contratto sulle clausole di uscita, non solo sul canone: durata, preavviso di disdetta, recesso anticipato, numero di rate insolute che consentono la risoluzione, deposito cauzionale.
  5. Registra, poi presenta la SCIA. Prima la registrazione all'Agenzia delle Entrate, poi la SCIA al SUAP con il contratto allegato. Iscrizione dell'unità locale al Registro Imprese entro 30 giorni.
  6. Attrezzati per gestire la tua clientela, perché da quel momento è tua e solo tua: agenda, promemoria, incassi e documenti fiscali devono essere separati da quelli del salone che ti ospita. È il punto in cui un gestionale come Biutify per estetiste ti evita di condividere il quaderno degli appuntamenti con chi, per contratto, non deve avere alcun potere di ingerenza sul tuo lavoro. Se lavori in regime forfettario non ci sono limitazioni all'uso di questa formula, né per chi affitta né per chi concede.

La tua agenda separata dal primo giorno

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Se sei tu che hai la postazione libera

Concedere una postazione è un ricavo aggiuntivo su costi fissi che stai già sostenendo, ma il rischio da governare è uno solo e ha un nome: che il rapporto venga riqualificato come lavoro subordinato. CNA lo dice apertamente: «non è infondato il rischio che tra l'affittuario e il titolare locatore si possa creare un rapporto di dipendenza tale da configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente». Le cautele che riducono quel rischio sono concrete.

  • Nessun potere di direzione. Divieto assoluto di impartire ordini, dare indicazioni su come eseguire le prestazioni, esercitare controlli sull'operato o fare richiami.
  • Clientele separate. Ognuno lavora sui propri clienti ed emette il proprio documento fiscale. Lo scambio è ammesso solo per necessità — malattia, ferie — e a condizione che chi esegue la prestazione sia poi lo stesso che rilascia la ricevuta e incassa.
  • Niente scambio di personale. I dipendenti e i collaboratori rispondono esclusivamente al proprio datore di lavoro.
  • Listini distinti ed esposti, orari eventualmente diversi con cartello proprio, denominazioni che non ingenerino confusione.
  • Attrezzature non promiscue. La circolare ministeriale suggerisce di evitare l'uso promiscuo degli stessi strumenti fra concedente e affittuario, per ragioni igienico-sanitarie e di corretta attribuzione delle responsabilità.
  • Non svuotare il salone. Si possono affittare più postazioni allo stesso soggetto, ma il titolare deve conservare per sé un numero congruo di poltrone, per evitare che l'operazione si configuri come una cessione mascherata di ramo d'azienda. E non è configurabile un affitto a privati per attività di self service.
  • Sicurezza e rifiuti. Il concedente garantisce la conformità degli impianti fissi e delle attrezzature messe a disposizione; ciascuna parte risponde dei propri rifiuti; è opportuno sottoscrivere un documento sui rischi da interferenza sullo schema del DUVRI.

Sul piano gestionale, il punto delicato è tenere davvero separate due attività che condividono lo stesso indirizzo: agende, listini e incassi distinti sono anche la prova documentale che il rapporto è genuino. Chi gestisce più postazioni trova in Biutify per saloni la vista d'insieme sul calendario senza mescolare le clientele. Se stai valutando questa scelta all'interno di un progetto più ampio, la guida ai costi e requisiti per aprire un salone e quella per aprire un centro estetico inquadrano il resto dell'investimento; per la parte fiscale del primo anno può essere utile la guida al regime forfettario.

Cosa mettere nel contratto

La circolare ministeriale non impone contenuti obbligatori: usa il condizionale e indica «a titolo indicativo … i seguenti aspetti di cui si potrebbe tenere conto in una eventuale disciplina di dettaglio», suggerendo di rendere il contratto riconoscibile rispetto ad altre forme di prestazione d'opera nello stesso salone e di prevedere una distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità e adempimenti fiscali. Gli elementi che CNA indica come essenziali sono più operativi:

  • dati delle parti, durata, modalità di recesso e cause di risoluzione anticipata;
  • descrizione della poltrona o della cabina affittata — sempre la stessa, con la planimetria allegata, non «quella libera al momento»;
  • utilizzo di prodotti, attrezzature e materiali di consumo, specificando che cosa è acquistato da ciascuno e che cosa è a forfait;
  • entità del canone e modalità di pagamento, rimborso delle utenze;
  • orari di apertura delle due attività, anche non coincidenti, ed eventuale limitazione ad alcuni giorni della settimana;
  • definizione delle responsabilità verso la clientela e verso la pubblica amministrazione.

Fonti

Documenti effettivamente consultati per questa guida. Ultima verifica: 4 agosto 2026.

  • Ministero dello Sviluppo Economico, circolare del 31 gennaio 2014, n. 16361 — «Contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista». Testo integrale (PDF). Rango: circolare ministeriale interpretativa.
  • Ministero dello Sviluppo Economico, parere n. 32215 dell'8 febbraio 2016 — estensione dell'affitto di postazione a onicotecnico, tatuatore e piercing. Rango: parere ministeriale; riportato nella guida CNA citata sotto.
  • Legge 17 agosto 2005, n. 174, disciplina dell'attività di acconciatore. Testo su Normattiva. Rango: legge dello Stato.
  • Legge 4 gennaio 1990, n. 1, disciplina dell'attività di estetista. Testo su Normattiva. Rango: legge dello Stato.
  • Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), art. 10 comma 2. Testo su Normattiva. Rango: legge dello Stato.
  • Avviso Comune del 2011, sottoscritto dalle parti firmatarie del CCNL dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri. Il testo non risulta pubblicato in forma consultabile: lo conosciamo solo attraverso chi lo riporta, e le trascrizioni che abbiamo confrontato non coincidono (CNA lo data 25 novembre 2011, i portali SUAP il 3 novembre 2011, con differenze anche sul contenuto — vedi il riquadro sui tre sbarramenti). Rango: accordo fra parti sociali, non legge.
  • Procedura SUAP standardizzata «Affitto di poltrona, cabina e postazione» (s_italia:affitto.poltrona.cabina.postazione), nel testo pubblicato dagli sportelli unici comunali: Comune di Pescara e Comune di Sestri Levante. È la versione dei limiti che legge chi istruisce la pratica. Le due pagine sono identiche perché girano sulla stessa piattaforma di sportello telematico: contano come un'unica trascrizione, molto diffusa, non come due conferme separate. Rango: modulistica e istruzioni di sportello unico comunale, prassi applicativa.
  • Comune di Muggiò, «Allegato A: linee guida per la disciplina dell'affitto di poltrona/cabina». Documento (PDF). Riscontro autonomo rispetto ai portali SUAP: riporta i limiti di una, due e tre poltrone e i tre divieti nella stessa formulazione, con «negli ultimi 5 anni» senza il requisito dei 2 anni consecutivi e «licenziamenti negli ultimi 24 mesi». Contiene anche gli elementi obbligatori del contratto e le regole locali su orari, prezzi esposti e sicurezza. Rango: linee di indirizzo comunali, atto amministrativo locale.
  • CNA Veneto, «Affitto di poltrona e cabina — tutto quello che c'è da sapere», 2022. Guida (PDF). Contiene la sezione fiscale con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate su consulenza giuridica richiesta da CNA, lo schema di contratto tipo e la nota di attribuzione dell'Avviso Comune. Rango: guida associativa, aggiornata al 2022; da verificare per le parti soggette a modifiche normative successive.
  • Camera di commercio di Torino, scheda «Acconciatore con contratto di affitto di poltrona». Scheda online. Riporta i riferimenti normativi, i requisiti dell'art. 3 commi 1-2-3 della legge 174/2005, la qualificazione delle parti come autonomi imprenditori iscritti al Registro Imprese/REA e l'esempio delle linee di indirizzo del Comune di Torino. Rango: scheda di ente camerale, prassi applicativa territoriale.
  • DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 5 della tariffa parte prima (imposta di registro sulle locazioni di immobili strumentali) e DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (fatturazione), richiamati dalla sezione fiscale della guida CNA.

Le cifre dei canoni non provengono da nessuna di queste fonti, perché nessuna rilevazione ufficiale le misura: sono ordini di grandezza indicativi, dichiarati come tali, ricavati dalla prassi di mercato e riconciliati con gli intervalli pubblicati nelle nostre guide di settore per acconciatura, barberia, estetica, ciglia e unghie. Vanno usati per orientarsi, mai come riferimento contrattuale.

Domande & risposte

Posso affittare una poltrona con la sola partita IVA?

No. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014 n. 16361 osserva che, per l'acconciatore, l'art. 2 comma 6 della legge 174/2005 renderebbe l'affitto di poltrona già consentito «anche a non imprenditori», e chiude in modo simmetrico fra acconciatura ed estetica affermando che entrambi possono concedere l'uso dei propri spazi «con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi». La circolare, quindi, il vincolo della forma d'impresa a carico di chi entra non lo pone: arriva dalla prassi degli sportelli, ed è lì che si decide la tua pratica. CNA scrive che «non è quindi possibile la prestazione dei servizi di acconciatura o di estetica da parte di soggetti in possesso della sola Partita Iva», e la Camera di commercio di Torino qualifica le parti come «autonomi imprenditori iscritti al Registro Imprese/REA». In concreto: servono impresa iscritta alla Camera di commercio e abilitazione professionale.

Il contratto di affitto di poltrona va registrato e quanto costa?

Sì. Il rapporto è disciplinato dall'art. 1615 del Codice civile. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in una consulenza giuridica resa alla CNA e riportata nella guida CNA Veneto del 2022, il contratto «appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale» e «sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1%» (art. 5 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986). Il canone che il titolare addebita all'affittuario è una prestazione di servizio soggetta a IVA con aliquota ordinaria, oggi il 22%. Si tratta della posizione di un'amministrazione resa a un'associazione di categoria, non di una norma: conviene farla confermare dal proprio commercialista sul contratto concreto.

Quanto costa affittare una poltrona o una cabina nel 2026?

Non esiste una rilevazione ufficiale dei canoni: chiunque pubblichi una media nazionale la sta stimando. Il canone fisso mensile va da 200-500 € per una postazione standard in provincia o città media a 350-800 € per una cabina di estetica, ciglia o unghie in città grande, fino a 700-1.400 € per una poltrona di acconciatura in città medio-grande e 1.500-2.200 € per una poltrona in posizione top a Milano o Roma. Non è una forbice casuale: il canone segue il fatturato che quella postazione può produrre, e una poltrona di acconciatura avviata ne produce tre o quattro volte tanto di una cabina unghie. In alternativa si usa la percentuale sul fatturato, tipicamente 30-50% al titolare, o una formula mista con canone ridotto più percentuale: lo schema di contratto tipo diffuso da CNA prevede che la quota agganciata agli utili non superi il 50% del canone. Attenzione a confrontare oggetti diversi: affittare una postazione dentro l'attività di un'altra impresa non è la stessa cosa che prendere in locazione un locale tuo.

Ci sono limiti al numero di poltrone o cabine che posso affittare?

I limiti che circolano (una postazione per le imprese da 0 a 3 dipendenti, due da 4 a 9, tre oltre i 10) non vengono da una legge dello Stato: sono contenuti nell'Avviso Comune sottoscritto nel novembre 2011 dalle organizzazioni nazionali dell'artigianato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore — la data esatta non è concorde fra le fonti che lo riportano, vedi il riquadro sui tre sbarramenti. Sono quindi di fonte contrattuale. Attenzione però al rovescio: CNA precisa che quella disciplina «può essere stata recepita a livello regionale e locale» e richiama il rispetto dei «limiti dimensionali previsti dalla normativa locale». Dove il Comune li ha recepiti, per te sono vincolanti. Verifica sempre presso lo Sportello unico per le attività produttive del tuo Comune prima di firmare.

A chi non posso affittare la postazione se sono il titolare?

L'Avviso Comune sottoscritto in occasione del rinnovo del CCNL di settore indica tre sbarramenti, ma le fonti che lo riportano non coincidono e conviene saperlo prima di firmare. Il primo è pacifico: non si può affittare a chi non ha i requisiti professionali necessari, «compreso il possesso di partita Iva ed iscrizione alla Camera di Commercio». Sugli altri due le versioni divergono. La guida CNA Veneto 2022 scrive che non si può affittare a chi ha lavorato nello stesso salone negli ultimi 5 anni per almeno 2 anni consecutivi come dipendente (esclusi gli apprendisti), e che non possono ricorrervi i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, salvo giusta causa, giustificato motivo soggettivo o recesso da apprendistato. Il testo della procedura standard che i Comuni pubblicano sui propri sportelli unici dice invece 5 anni senza il vincolo dei 2 anni consecutivi, e licenziamenti negli ultimi 24 mesi senza eccezioni. La tua pratica la istruisce il SUAP, e la versione dei SUAP è la più ampia: in caso di dubbio vale il testo pubblicato dal tuo Comune.

Vale anche per unghie, tatuaggi e piercing?

Sì, con una direzione precisa. Con il parere n. 32215 dell'8 febbraio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso la fattispecie alle attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, con presentazione della SCIA al SUAP. È consentito affittare una postazione per queste attività all'interno di un salone di acconciatura, di un centro estetico o di un laboratorio di onicotecnica, tatuaggio o piercing. Non è invece possibile il percorso inverso: affittare una poltrona di acconciatura o una cabina di estetica all'interno di un laboratorio di onicotecnica, di un tatuatore o di un body piercing. Per queste attività non è prevista la nomina di un responsabile tecnico, perché ogni operatore deve possedere in proprio i requisiti soggettivi.

Quanto dura il contratto e come si esce?

Non esiste una durata minima fissata dalla legge. CNA indica che il contratto ha validità almeno annuale e che va rinnovato presso l'Agenzia delle Entrate prima della scadenza. Lo schema di contratto tipo prevede una durata determinata con rinnovo automatico per un uguale periodo, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro un termine concordato, e la possibilità per l'affittuario di recedere anticipatamente con preavviso. Sono vietati il subaffitto e la cessione del contratto senza il consenso scritto del titolare. Durata, preavviso e penali sono tutti elementi da negoziare e scrivere: sono la parte del contratto che protegge chi entra.

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