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Regolamento CE 1223/2009: le regole dei cosmetici in Europa

Guida al Regolamento CE 1223/2009 per studentesse di estetica. Persona Responsabile, allegati, notifica CPNP, rivendicazioni e vigilanza cosmetica spiegate.

Team Biutify Academy9 min di lettura
In questa guida

Il Regolamento CE 1223/2009 è la legge europea che disciplina i cosmetici dal 2013. Sostituisce e armonizza una serie di direttive precedenti. Per chi lavora in cabina o vende cosmetici è la cornice normativa di riferimento: definisce cosa puoi dire di un prodotto, quali ingredienti sono ammessi, quali responsabilità ha chi mette in commercio.

In questa guida vediamo:

  • la struttura del Regolamento e cosa definisce
  • chi è la Persona Responsabile e le sue responsabilità
  • i sei allegati tecnici che disciplinano gli ingredienti
  • la notifica CPNP e il Product Information File
  • le regole sulle rivendicazioni (Reg. UE 655/2013)
  • la vigilanza cosmetica e le sanzioni

Questa guida presuppone che tu abbia già letto la guida sull'INCI.

La cornice generale

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore l'11 luglio 2013 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (a differenza delle direttive, che vanno recepite con leggi nazionali).

Obiettivi dichiarati:

  • garantire la sicurezza dei cosmetici per il consumatore
  • assicurare il buon funzionamento del mercato interno UE
  • proteggere la salute pubblica
  • garantire la trasparenza verso il consumatore

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti cosmetici immessi in commercio nell'Unione Europea, indipendentemente dal canale di vendita (negozi, e-commerce, vendita diretta, cabina estetica).

La definizione di cosmetico (articolo 2)

L'articolo 2 definisce il cosmetico come:

"qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei"

Punti chiave:

  • applicazione superficiale (epidermide e mucose esterne)
  • funzione cosmetica (pulire, profumare, abbellire, proteggere, mantenere)
  • non terapeutica (non cura, non previene, non diagnostica malattie)

Un prodotto che dichiara funzioni terapeutiche non è un cosmetico ma un farmaco o un dispositivo medico e ricade in un'altra normativa.

La Persona Responsabile

L'articolo 4 introduce la figura della Persona Responsabile (PR), centrale in tutto il Regolamento.

È il soggetto legalmente responsabile della conformità del cosmetico. Può essere:

  • il fabbricante stabilito in UE
  • l'importatore per prodotti extra-UE
  • un distributore designato che modifica il prodotto
  • una persona fisica o giuridica con sede in UE designata per iscritto

La Persona Responsabile ha obblighi precisi:

  • garantire che il cosmetico sia sicuro prima dell'immissione in commercio
  • mantenere il Product Information File (PIF) aggiornato
  • notificare il prodotto al CPNP
  • garantire la corretta etichettatura
  • gestire le comunicazioni con le autorità di controllo
  • adempiere agli obblighi di vigilanza cosmetica

Senza una Persona Responsabile identificata, un cosmetico non può essere immesso sul mercato europeo. Sul packaging il nome e l'indirizzo della PR devono essere visibili.

Gli allegati tecnici

Il Regolamento è completato da otto allegati, di cui sei tecnici disciplinano gli ingredienti.

Allegato II: sostanze vietate

Elenco di oltre 1700 sostanze vietate nei cosmetici. Include ingredienti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (CMR), sostanze pericolose, alcuni coloranti, antichi conservanti revocati.

Esempi: idrochinone (con eccezioni), formaldeide pura, piombo e suoi composti, mercurio (con eccezioni minime), alcuni solventi industriali.

Allegato III: sostanze a uso ristretto

Sostanze ammesse ma con limiti (concentrazione massima, area di applicazione, etichettatura specifica).

Esempi: acido salicilico (max 2% nei prodotti rinse-off, max 0,5% in altri usi, vietato sotto i 3 anni), retinolo (limiti specifici per tipologia di prodotto, attualmente in revisione), perossido di idrogeno (concentrazioni diverse a seconda dell'uso), alcuni allergeni del profumo da dichiarare in etichetta sopra soglia.

Allegato IV: coloranti ammessi

Elenco dei coloranti autorizzati (identificati dai codici CI - Color Index) e dei loro usi consentiti.

Esempi: CI 77891 (biossido di titanio, bianco), CI 19140 (giallo tartrazina), CI 16035 (rosso allura).

Allegato V: conservanti ammessi

Elenco esaustivo dei conservanti utilizzabili nei cosmetici, con concentrazioni massime e condizioni d'uso.

Esempi: phenoxyethanol (max 1%), parabeni a basso peso (con limiti specifici e divieti per alcuni), sodium benzoate (max 0,5% come conservante), DMDM hydantoin (con specifiche), benzoic acid e suoi sali. I conservanti non in allegato V non possono essere usati come conservanti, anche se ammessi per altre funzioni.

Allegato VI: filtri UV ammessi

Elenco esaustivo dei filtri solari utilizzabili nei cosmetici europei, con concentrazioni massime e specifiche.

Esempi: avobenzone (max 5%), octinoxate (max 10%), zinc oxide (max 25%), titanium dioxide (max 25%), Tinosorb S (max 10%), Mexoryl SX (max 10%). I filtri non in allegato VI non possono essere usati nel mercato UE.

Allegato VII: simboli da utilizzare

Disciplina i simboli grafici da usare in etichetta: clessidra per scadenza, PAO (Period After Opening) - il vasetto aperto con numero di mesi, il simbolo del libretto per riferimento alle informazioni allegate.

Il Product Information File (PIF)

L'articolo 11 obbliga la Persona Responsabile a mantenere per ogni cosmetico un Product Information File (PIF), fascicolo tecnico contenente:

  • descrizione del cosmetico e identificazione
  • rapporto sulla sicurezza del prodotto cosmetico (CPSR)
  • descrizione del metodo di fabbricazione e dichiarazione di conformità GMP
  • prove dell'effetto rivendicato (quando giustificate)
  • dati sui test eseguiti (esclusi quelli su animali, vietati da marzo 2013)

Il PIF deve essere conservato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo lotto e deve essere disponibile in lingua nazionale alle autorità di controllo che lo richiedano.

La notifica CPNP

Il Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) è il portale europeo gestito dalla Commissione. La Persona Responsabile deve notificare ogni cosmetico prima dell'immissione in commercio.

La notifica include:

  • categoria del cosmetico
  • nome del prodotto
  • nome e indirizzo della PR
  • Paese di origine (per importazioni)
  • composizione qualitativa
  • presenza di nanomateriali
  • altri dati tecnici

La notifica al CPNP è obbligatoria e gratuita. Senza notifica, l'immissione in commercio è illegale. Anche i prodotti venduti solo in cabina estetica vanno notificati.

Le rivendicazioni cosmetiche

Le rivendicazioni (claim) sono tutte le affermazioni che il cosmetico fa sul packaging, in pubblicità, online: "anti-rughe", "schiarente", "ringiovanente", "naturale", "ipoallergenico".

Sono disciplinate da:

  • articolo 20 del Regolamento CE 1223/2009
  • Regolamento UE 655/2013 sui criteri comuni per le rivendicazioni cosmetiche
  • Linee guida della Commissione europea del 2017

I sei criteri comuni del Reg. UE 655/2013:

  1. Conformità legale: il claim non deve attribuire al prodotto funzioni non previste dalla normativa cosmetica (es. "cura l'acne").
  2. Veridicità: il claim deve essere vero e basato su evidenze.
  3. Supporto probatorio: il claim deve essere supportato da prove adeguate (test clinici, studi formulativi, dati di letteratura).
  4. Onestà: il claim non deve attribuire al prodotto caratteristiche superiori a quelle reali.
  5. Correttezza: il claim non deve denigrare i concorrenti o altre tipologie di prodotti in modo scorretto.
  6. Equità decisionale: il claim deve permettere al consumatore di fare scelte informate, senza ambiguità.

La vigilanza cosmetica

Articolo 23 obbliga la Persona Responsabile a comunicare effetti indesiderabili gravi (SUE - Serious Undesirable Effects) all'autorità competente del Paese in cui l'effetto si è verificato.

In Italia l'autorità competente è il Ministero della Salute, che gestisce il sistema di cosmetovigilanza.

Cosa segnalare:

  • reazioni cutanee gravi (ustioni chimiche, dermatiti severe, ricoveri)
  • conseguenze sistemiche
  • effetti su categorie vulnerabili (bambini, gravidanza, persone con patologie)

In cabina, se una cliente ha una reazione grave a un prodotto, la responsabilità della segnalazione ricade sulla Persona Responsabile del cosmetico, ma l'estetista ha un ruolo nel documentare e comunicare al fornitore/produttore. È buona pratica tenere un registro delle reazioni avverse, con data, prodotto, sintomi, gestione.

Sanzioni in Italia

In Italia il Decreto Legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 disciplina le sanzioni per violazione del Regolamento. Le sanzioni amministrative pecuniarie variano da poche migliaia di euro a decine di migliaia, a seconda della gravità.

Tipologie di sanzioni:

  • mancata notifica CPNP
  • assenza o incompletezza del PIF
  • inosservanza limiti di concentrazione
  • rivendicazioni ingannevoli (intervento di AGCM con sanzioni autonome)
  • mancata segnalazione di effetti indesiderabili gravi
  • presenza di sostanze vietate (allegato II)

Casi gravi possono comportare il ritiro dal mercato, la distruzione dei lotti, divieto di vendita futuro.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può intervenire autonomamente per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, con sanzioni che possono raggiungere centinaia di migliaia di euro.

La tabella di sintesi

AspettoRiferimentoPunto chiave
Definizione cosmeticoArt. 2Applicazione superficiale, funzione non terapeutica
Persona ResponsabileArt. 4Soggetto UE legalmente responsabile
Sostanze vietateAllegato IIOltre 1700 sostanze
Sostanze ristretteAllegato IIICon limiti di concentrazione e uso
ColorantiAllegato IVLista esaustiva
ConservantiAllegato VLista esaustiva con limiti
Filtri UVAllegato VILista esaustiva con limiti
NotificaArt. 13CPNP obbligatorio
PIFArt. 11Conservato 10 anni
RivendicazioniArt. 20 + Reg. 655/2013Sei criteri comuni
VigilanzaArt. 23SUE al Ministero Salute
Sanzioni ITD.Lgs. 204/2015Amministrative pecuniarie + AGCM

Per la cabina

Per chi lavora in cabina o vende cosmetici al banco, conoscere il Regolamento è competenza professionale. Permette di:

  • riconoscere prodotti irregolari offerti da fornitori (claim vietati, mancanza di PR, notifica assente)
  • evitare rischi legali legati a claim ripetuti dalla cliente in cabina ("mi hanno detto che cura la couperose")
  • gestire correttamente reazioni avverse e segnalazioni
  • distinguere cosmetici, dispositivi medici e farmaci che a volte vengono presentati come simili
  • proteggere la cliente da prodotti non conformi

La capacità di interpretare etichette, riconoscere claim non conformi, scegliere fornitori seri e gestire la documentazione si costruisce con la teoria di guide come questa e con la pratica supervisionata in scuola, dove studi casi reali, leggi PIF e schede tecniche fornite dai brand, e impari a costruire un percorso professionale che mette al primo posto la sicurezza della cliente.

Domande frequenti

Cosa è un cosmetico secondo il Regolamento?

L'articolo 2 definisce un cosmetico come qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle parti superficiali del corpo umano (epidermide, capelli, unghie, labbra, denti, mucose della bocca) per pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Un prodotto cosmetico non può curare, prevenire o diagnosticare malattie.

Chi è la Persona Responsabile?

È il soggetto (azienda o persona fisica) legalmente responsabile della conformità del cosmetico al Regolamento. Deve avere sede in UE, mantenere il PIF, garantire la sicurezza del prodotto, gestire la vigilanza cosmetica e collaborare con le autorità di controllo.

Cosa sono gli allegati del Regolamento?

Liste tecniche che disciplinano gli ingredienti. Allegato II: sostanze vietate. Allegato III: sostanze a uso ristretto. Allegato IV: coloranti ammessi. Allegato V: conservanti ammessi. Allegato VI: filtri UV ammessi. Sono aggiornati periodicamente in base alle valutazioni del Comitato Scientifico (SCCS).

Cosa è il CPNP?

Il Cosmetic Products Notification Portal è il portale europeo dove la Persona Responsabile notifica ogni cosmetico prima dell'immissione in commercio. La notifica include composizione, etichetta, dati di sicurezza. È obbligatoria per ogni prodotto venduto in UE.

Quali rivendicazioni sono vietate?

Le rivendicazioni che attribuiscono al cosmetico funzioni mediche (curare malattie, terapeutiche), che ingannano il consumatore, che non sono supportate da evidenze adeguate, che sfruttano la mancanza di conoscenza del consumatore. Il Regolamento UE 655/2013 stabilisce i criteri comuni.

Quali sono le sanzioni per inosservanza?

In Italia il Decreto Legislativo 204/2015 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da migliaia a decine di migliaia di euro per violazioni del Regolamento. Per claim ingannevoli interviene anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Casi gravi possono comportare ritiro dal mercato.

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